Fanghi di depurazione utilizzati in agricoltura

Relazione annuale sui fanghi destinati all’agricoltura

Ai sensi dell’art. 14, comma 2, Decreto Legislativo n°99/1992, i produttori dei fanghi di depurazione utilizzati in agricoltura, devono annotare sul registro di carico e scarico dei rifiuti speciali di cui al D.M. n°148 del 01.04.1998:

a) i quantitativi di fango prodotto e quelli forniti per uso agricolo;

b) la composizione e le caratteristiche dei fanghi rispetto ai parametri di cui all’allegato 1 B;

c) il tipo di condizionamento impiegato;

d) i nomi e gli indirizzi dei destinatari dei fanghi e i luoghi previsti di utilizzazione dei fanghi.

I produttori di fanghi destinati all’agricoltura devono, inoltre, tenere i registri di carico e scarico dei rifiuti speciali a disposizione delle Autorità competenti ed inviare entro il 31/12/2020 alla Regione di appartenenza una copia degli stessi.

La copia dei registri deve contenere le operazioni, relative ai fanghi medesimi, compiute nel corso dell’anno appena trascorso, ai fini della relazione di cui all’art. 6, comma 5, Decreto Legislativo n°99/1992.

Infatti le Regioni redigono ogni anno e trasmettono al Ministero dell’ambiente una relazione riassuntiva sui fanghi di depurazione utilizzati in agricoltura.

La relazione indica i quantitativi prodotti in relazione alle diverse tipologie, la composizione e le caratteristiche degli stessi, la quota fornita per usi agricoli e le caratteristiche dei terreni a tal fine destinati.

 

Sanzioni

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria della somma da € 516,46 ad € 3.098,74.

 

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