Il D.M. n°185/2003 stabilisce le Norme Tecniche per il riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane e industriali attraverso la disciplina delle destinazioni d’uso e dei relativi requisiti di qualità. Il riutilizzo deve avvenire in condizioni di sicurezza ambientale; ciò al fine di evitare alterazioni agli ecosistemi, al suolo e alle colture, nonché rischi igienico sanitari per la popolazione esposta; inoltre deve rispettare le vigenti norme in materia di sanità e sicurezza, nonché le regole di buona prassi industriale e agricola. L’autorità sanitaria può disporre, ai sensi della vigente legislazione, divieti e limitazioni, sia temporali, sia territoriali alle attività di recupero o di riutilizzo.
Norme Tecniche
Le Norme Tecniche per il riutilizzo delle acque non disciplinano il riutilizzo di acque reflue presso lo stesso stabilimento o consorzio industriale che le ha prodotte.
Ai fini del corretto inquadramento delle problematiche connesse al riutilizzo diretto delle acque reflue è necessario avere a riferimento i seguenti presupposti previsti dal decreto:
- il riutilizzo deve essere inteso come l’impiego di acqua reflua recuperata di determinata qualità per specifica destinazione d’uso; effettuato per mezzo di una rete di distribuzione in parziale o totale sostituzione di acqua superficiale o sotterranea;
- il recupero deve intendersi come l’operazione di riqualificazione di un’acqua reflua;
- l’adeguato trattamento depurativo ha il fine di renderla adatta alla distribuzione per specifici riutilizzi.
Destinazioni d’uso
Le destinazioni d’uso ammissibili delle acque reflue recuperate sono identificate in:
- irriguo: per l’irrigazione di colture destinate sia alla produzione di alimenti per il consumo umano e animale sia a fini non alimentari; nonché per l’irrigazione di aree destinate al verde o attività ricreative o sportive;
- civile: per il lavaggio delle strade nei centri urbani; per alimentazione dei sistemi di riscaldamento o raffreddamento; per alimentazione di reti duali di adduzione, separate da quelle delle acque potabili. Sono esclusi gli usi diretti di tale acqua negli edifici a uso civile, ad eccezione degli impianti di scarico nei servizi igienici;
- industriale: come acqua antincendio, di processo, di lavaggio e per i cicli termici dei processi industriali; sono esclusi gli usi che comportano un contatto tra le acque reflue recuperate e gli alimenti o i prodotti farmaceutici e cosmetici.
Requisiti di Qualità
Riguardo ai requisiti di qualità per il riutilizzo o irriguo o civile, il decreto prevede che le acque reflue recuperate debbano essere conformi ai valori limite riportati nella tabella allegata al decreto stesso. In caso di riutilizzo industriale, le parti interessate concordano limiti specifici in relazione alle esigenze dei cicli produttivi e nei quali avviene il riutilizzo.
Il D.M. n°185/2003, pertanto, non disciplina l’utilizzo delle acque superficiali per scopi irrigui; i valori limite non rappresentano standard di qualità delle acque superficiali usate per l’irrigazione in campo agricolo. Gli stessi trovano applicazione solo nel caso in cui l’acqua reflua recuperata, attraverso una rete di distribuzione dedicata (reti in pressione o canali ad uso irriguo), venga direttamente utilizzata per irrigazione delle culture.
Valori limite delle acque reflue
L’allegato al D.M. 185/2003, stabilisce i requisiti di qualità delle acque reflue recuperate all’uscita dell’impianto di recupero; le acque, ai fini del riutilizzo, devono essere conformi ai valori limite riportati nell’allegato nel rispetto di quanto stabilito nei seguenti punti.
Normativa Regionale
Qualora le regioni abbiano stabilito in ambito locale, per le acque destinate al consumo umano, ai sensi degli articoli 13 e 16, decreto legislativo 2 febbraio 2001, n°31, valori limite superiori a quelli riportati in tabella del D.M. 185/2003, le autorità competenti possono autorizzare il recupero di acque reflue in base ai suddetti limiti. Per le sostante di cui all’allegato 1, parte C al D. Lgs. n°31/2001, le autorità competenti possono autorizzare il recupero delle acque reflue sulla base di valori delle acque destinate al consumo umano.
Le Norme Tecniche per il riutilizzo delle acque prevedono, all’uscita dell’impianto di recupero, i valori limite di:
- pH;
- azoto ammoniacale;
- conducibilità elettrica specifica;
- alluminio;
- ferro;
- manganese;
- cloruri;
- solfati;
di cui alla tabella dell’allegato, che rappresentano valori guida. Per questi parametri, le regioni possono autorizzare limiti diversi da quelli di cui alla tabella, previo parere conforme del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, per le specifiche destinazioni d’uso, comunque, non superiori ai limiti per lo scarico in acque superficiali di cui alla tabella 3 dell’allegato 5 al D. Lgs. n° 152/2006; per la conducibilità elettrica specifica, non deve essere superato il valore di 4000 µS/cm.
Riutilizzo Irriguo
Nel caso di riutilizzo irriguo, i limiti per fosforo e azoto totale possono essere elevati, rispettivamente, a 10 e 35 mg/l, fermo restando quanto previsto all’articolo 10, comma 1 relativamente alle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.
Per tutti i parametri chimico-fisici, i valori limite sono da riferirsi a valori medi su base annua o, nel solo caso del riutilizzo irriguo, della singola campagna irrigua. Il riutilizzo deve, comunque, essere immediatamente sospeso ove, nel corso dei controlli, il valore puntuale di qualsiasi paramento risulti superiore al 100% del valore limite.
Parametri Microbiologici
Per il parametro Escherichia coli, il valore limite indicato in tabella (10 UFC/100ml) è da riferirsi all’80% dei campioni, con un valore massimo di 100 UFC/100 ml. Il riutilizzo deve, comunque, essere immediatamente sospeso qualora, nel corso dei controlli, il valore puntuale del paramento in questione risulti superiore a 100 UFC / 100 ml.
Per il parametro Salmonella il valore limite è da riferirsi al 100% dei campioni. Il riutilizzo deve, comunque, essere sospeso ove nel corso dei controlli si rilevi presenza di Salmonella.
Il riutilizzo può essere riattivato dopo che il valore puntuale del parametro o dei parametri per cui è stato sospeso sia inferiore al valore limite in almeno tre controlli successivi e consecutivi.